Sì, è obbligatorio denunciare tempestivamente il sinistro, sia che si abbia torto, sia che si abbia ragione. Nel caso si tratti di un incidente, avvenuto tra due soli veicoli con targa italiana e assicurati regolarmente e ci sia accordo sulla dinamica dell’incidente, può essere sufficiente compilare la constatazione amichevole. Il modulo dovrà essere firmato da entrambi i conducenti, che ne tratterranno due copie ciascuno, una per loro e una per le rispettive compagnie di assicurazione. In caso di mancato accordo sulla dinamica invece il modulo dovrà essere sottoscritto dal conducente o dall’assicurato che trasmetterà una copia della constatazione amichevole alla Compagnia trattenendone una per sé.
È necessario comunicarci telefonicamente il sinistro il prima possibile e inviarci entro 3 giorni la constatazione amichevole. Nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, è necessario inviarci anche la richiesta di risarcimento, negli altri casi la richiesta di risarcimento va invece inviata alla compagnia della controparte.
Si tratta di una nuova procedura entrata in vigore il 1 febbraio 2007, la quale prevede che, in determinati casi, per la richiesta di risarcimento danni ci si possa rivolgere alla propria compagnia di assicurazione, invece che a quella del responsabile del danno. Gli obiettivi della procedura di risarcimento diretto sono: accelerare i tempi di liquidazione degli incidenti, facilitare il danneggiato che può così trattare con la sua assicurazione invece che con un’assicurazione estranea e semplificare i meccanismi di comunicazione tra le assicurazioni.
No, non tutti. Il risarcimento diretto si applica solo agli incidenti che avvengano in Italia, Repubblica di S. Marino o Città del Vaticano, che vedano coinvolti solo due veicoli a motore, immatricolati in Italia, Repubblica di S. Marino o Città del Vaticano, con targa italiana e assicurati con compagnie che aderiscono al risarcimento diretto, in presenza di collisione degli stessi. Rientrano nella procedura di risarcimento diretto anche i danni alla persona del conducente non responsabile, purché compresi entro il 9% di invalidità permanente.
Il risarcimento di tali danni, entro il massimale minimo di legge, compete sempre alla Compagnia assicuratrice del veicolo sul quale erano trasportati i passeggeri, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
No. In caso di incidente la tua classe bonus/malus aumenterà solo se ti è stata addebitata la responsabilità principale nella determinazione del sinistro e se viene pagato il risarcimento per il danno causato per colpa tua.
No. L’aumento di classe bonus/malus dipende semplicemente dal verificarsi di un sinistro per colpa dall’assicurato con sua responsabilità principale e per il quale venga pagato un risarcimento, a prescindere dall’entità del danno provocato.
Se sei responsabile di un incidente con soltanto due veicoli coinvolti, puoi chiedere l’importo pagato per il sinistro dalla compagnia assicurativa della controparte su https://rimborsodelsinistro.consap.it/Pagine/RicercaSinistro
Invia l’attestazione rilasciata da Consap a infosinistri@quixa.it; quixa provvederà alla derubricazione del sinistro dal tuo attestato di rischio, ossia alla sua eliminazione e, in caso tu abbia già rinnovato la polizza, rimborserà la differenza del premio pagato.
È necessario richiedere sempre l’intervento dell’autorità pubblica. È importante inoltre raccogliere il maggior numero possibile di elementi per identificare il veicolo in questione (marca, modello e targa) e ove possibile gli estremi del suo conducente (nome, indirizzo di residenza, documento d’identità e patente). In questo caso per il risarcimento dei danni occorre fare ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, presso Consap S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma. Se invece in polizza hai la garanzia “Veicoli non assicurati” non preoccuparti! La garanzia copre i danni subiti dalla tua auto anche nel caso di incidenti con ragione con veicoli non assicurati fino ad un massimale di 10.000€. Per poter usufruire della garanzia la riparazione del veicolo dovrà essere effettuata presso una carrozzeria convenzionata.
In questo caso devi inviare la richiesta di risarcimento danni all’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione, 39 – 20145 Milano, indicando ogni notizia utile allo smaltimento della tua pratica.
No, non esiste quest’obbligo. Se ti rivolgi a una delle nostre carrozzerie convenzionate, potrai però usufruire di una serie di vantaggi, tra cui tempi di riparazione rapidi, garanzia di un anno su tutti gli interventi e la certezza di non anticipare nulla in caso di risarcimento diretto. Inoltre numerose delle nostre carrozzerie offrono anche l’auto di cortesia e il servizio di presa e riconsegna del veicolo incidentato direttamente a domicilio, senza costi aggiuntivi.
È un fondo gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli non identificati, privi di copertura assicurativa, assicurati presso compagnie in stato di liquidazione coatta. In particolare il fondo risarcisce totalmente i danni alla persona e alle cose, nel caso in cui la compagnia si trovi in stato di liquidazione coatta o posti in circolazione a seguito del furto. In particolare il fondo risarcisce: totalmente i danni alla persona e alle cose nel caso in cui la compagnia si trovi in stato di liquidazione coatta o nel caso in cui il veicolo risulti non assicurato; i danni alla persona e quelli alle cose per cifre superiori ai 500 euro, nel caso di veicolo non identificato; i danni sia alla persona che alle cose subiti dai trasportati e dai terzi non trasportati.
Sì. Devi comunicarci telefonicamente il furto il prima possibile e inviarci copia della denuncia fatta alle autorità a sinistri@quixa.it e postvendita@quixa.it. Se non sei coperto dalla garanzia contro il furto, non avrai però diritto ad alcun indennizzo.
No, se hai denunciato il furto alla polizia e ci hai inviato una copia della denuncia. Infatti a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia è il Fondo di garanzia per le vittime della strada a farsi carico di eventuali danni a terzi.
Per controparti e operatori del settore (legali, carrozzieri…) è a disposizione il numero telefonico:
02.82.954.748 attivo lun-ven 09:30 – 13:00, 14:00 – 17:30.